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Casse di previdenza: gestori selezionati col Codice appalti, rischi mancata applicazione

Obblighi normativi, responsabilità amministrative e possibili contenziosi emergono se le Casse ignorano le procedure pubbliche nella scelta dei gestori patrimoniali.

Casse di previdenza: gestori selezionati col Codice appalti, rischi mancata applicazione

Ho posto questa domanda all’IA di Google che così risponde:

“La mancata applicazione del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) comporta gravi rischi legali, finanziari e amministrativi sia per l’amministrazione che per i funzionari responsabili.

Le principali conseguenze includono:

  1. Responsabilità per i Funzionari (RUP e Dirigenti)
  • Responsabilità Amministrativo-Contabile: I funzionari possono rispondere davanti alla Corte dei Conti per danno erariale se la violazione causa un esborso ingiustificato di denaro pubblico.
  • Responsabilità Penale: Condotte dolose o fraudolente, come la falsificazione di documenti o l’alterazione delle procedure per favorire un concorrente, integrano reati penali.
  • Sanzioni Amministrative: L’ANAC può irrogare sanzioni pecuniarie (es. da 500 a 10.000 euro per mancata comunicazione dei dati obbligatori).
  1. Conseguenze sulla Procedura e sul Contratto
  • Annullamento degli atti: La procedura di gara può essere annullata dal TAR per illegittimità, con conseguente inefficacia del contratto già stipulato.
  • Risarcimento del Danno: L’amministrazione può essere condannata a risarcire i concorrenti danneggiati per la perdita di chance o per le spese di partecipazione inutilmente sostenute.
  1. Conseguenze per gli Operatori Economici
  • Esclusione dalle Gare: La mancata osservanza dei requisiti (es. violazioni fiscali gravi o illeciti professionali) determina l’esclusione automatica o non automatica dalla competizione.
  • Segnalazione nel Casellario ANAC: Le violazioni gravi possono portare all’iscrizione nel casellario informatico, precludendo la partecipazione a future gare”. (Fonte: IA di Google).

Nel quadro normativo di riferimento del settore previdenziale, edito dall’Adepp, ma da qualche anno non aggiornato, è dato leggere che:

“La classificazione di amministrazione pubblica dal punto di vista finanziario è di competenza dell’ISTAT e derivava dalle disposizioni previste dal sistema europeo dei conti (SEC 95 – Regolamento CR n. 2223/96 – paragrafi 2.68 e 2.69). I singoli enti, indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata), sono considerati in attuazione del citato regolamento comunitario amministrazioni pubbliche dal punto di vista finanziario. Occorre sottolineare che le Casse, dunque, essendo classificate quali organismi di diritto pubblico sono tenute ad applicare il codice e sono anche soggette alle disposizioni e all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa contenuti nelle disposizioni che richiamano l’art. 3, comma 25 del d.lgs. 163/2006, oggi d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.”

Questo a prescindere dalla pubblicazione del decreto sugli investimenti per le Casse di previdenza!

Il Codice degli Appalti aggiunge un certo margine di controllo e ordine negli acquisti, specialmente negli enti di previdenza, che gestiscono enormi patrimoni sia mobiliari che immobiliari. Dato che questo denaro proviene dai contributi obbligatori degli iscritti, e dovrebbe generare pensioni, un ulteriore livello di controllo non può che essere positivo.

Con l’applicazione di questa normativa ci sarà maggiore omogeneità e certezza normativa, laddove il panorama delle Casse di previdenza è stato finora vario e variegato in materia di acquisti e affidamenti, lasciando anche un margine di discrezionalità che è il terreno ideale per la opacità.

Il codice degli appalti introduce un paradigma normativo profondamente innovativo che incide direttamente sulla posizione giuridica e sulla gestione del rischio del RUP – Responsabile Unico del Progetto.

Il nuovo codice degli appalti rafforza la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo o alla colpa grave, che ora con la recente riforma della Corte dei Conti è stato riscritto.

Infatti, L’art. 1 della legge 07.01.2026, n. 1:

  • modifica la definizione di colpa grave per l’imputabilità soggettiva della responsabilità amministrativa, ovvero “la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti;
  • estende il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall’elemento soggettivo del dolo;
  • introduce forme di copertura assicurativa per danno erariale;
  • amplia il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, tra cui:
  • provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori;
  • provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione relativi ai contratti connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Consiglio di Stato, sez. II, 28.05.2021 n. 4102

In materia di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto e concessioni non è necessario provare la colpa dell’amministrazione aggiudicatrice, “poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all’impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione” (Cons. Stato, Ad. plen. 12 maggio 2017, n. 2; Sez. V, 2 gennaio 2019, n. 14; Sez, V, 25 febbraio 2016, n. 772; Sez. II, 20 novembre 2020, n. 7250).

 

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