La garanzia della liquidità non può essere subordinata all'approvazione dei sindacati
Nell’approfondimento della Fondazione Studi CdL dubbi su una delle condizioni di accesso al sostegno di cui al decreto n. 23/2020

Tra le condizioni poste dal D.L. 23/2020 alle imprese che vogliano accedere alle misure di sostegno temporaneo alla liquidità, vi è “l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”. Una previsione di questo genere, priva di specificazione riguardo all’oggetto, ai tempi, alle modalità operative, comprime quella libertà di iniziativa imprenditoriale che pure trova affermazione nella Costituzione, all’art. 41. Alla luce di ciò, che portata assume questo impegno e quanto ampia può essere l’ingerenza dei sindacati ai fini del raggiungimento dell’accordo? E se quest’ultimo non si raggiungesse? L’approfondimento del 27 aprile 2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, “La garanzia della liquidità non può essere subordinata all’approvazione dei sindacati”, mira innanzitutto a scandagliare la norma contenuta nel provvedimento e in secondo luogo a chiarire le azioni datoriali che non sono in ogni caso in conflitto con essa, anche alla luce dell’alone di incertezza che la formulazione specifica porta con sé.
Altre Notizie della sezione

Europa, svegliati
02 Settembre 2025L’Europa dorme mentre il mondo brucia. Se non ci svegliamo, la prossima guerra non busserà: entrerà.

Europa, basta inginocchiarsi
01 Settembre 2025Settant’anni di subalternità ci hanno resi ricchi ma fragili. Washington detta, Bruxelles obbedisce. Senza un salto politico verso la Federazione resteremo un mercato di lusso senza voce, tappetino dei colossi mondiali.

Leoncavallo, tra bando e propaganda Milano mette un immobile sul piatto
29 Agosto 2025Nel frattempo i cittadini restano a guardare mentre decenni di degrado e immobilismo vengono trasformati in polvere da campagna elettorale.