Anno: XXVIII - Numero 15    
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Articolo 11 e Board of Peace: il nodo costituzionale

Tra ripudio della guerra e princìpi supremi, il Parlamento rischia di non avere margini reali di decisione.

Articolo 11 e Board of Peace: il nodo costituzionale

L’Articolo 11 della nostra carta costituzionale , così recita:

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

C’è un problema di “incompatibilità costituzionale” che “non consente di firmare subito, ci serve più tempo”, ha detto la nostra Presidente dell Consiglio a proposito del board of Peace proposto a Davos da Trump.

L’art. 11 della nostra carta è un principio fondamentale.

La Corte costituzionale con la recente sentenza n.125/2025 ha affrontato il tema relativo alla possibilità di modificare, con riforma costituzionale i principi fondamentali della nostra Costituzione, affermando che:

“Il complesso delle previsioni normative che scolpiscono l’identità della nostra Costituzione definisce quelli che la giurisprudenza di questa Corte chiama princìpi «fondamentali» o «supremi», identificabili, nel corpo della Costituzione, sulla base di saldi criterî interpretativi d’ordine testuale e storico. Tali princìpi «non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali» (sentenza n. 1146 del 1988), sicché costituiscono un limite assoluto per le fonti – pur di rango costituzionale – previste dall’art. 138 Cost. L’identità della Costituzione è pertanto definita, nel suo «contenuto essenziale», una volta per tutte dalla Costituzione stessa, senza che le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, ancorché libere di innovare anche significativamente le previsioni costituzionali, possano in alcun modo legittimamente scalfirla o alterarla, tant’è vero che, qualora fossero in contrasto con l’insieme delimitato dei princìpi fondamentali (supremi), sarebbero costituzionalmente illegittime (sull’immodificabilità di tali princìpi, fra le altre, oltre alla citata sentenza n. 1146 del 1988, le sentenze n. 159 del 2023, n. 115 del 2018, n. 118 del 2015, n. 238 del 2014, n. 134 del 2002, n. 203 del 1989 e l’ordinanza n. 24 del 2017). Se a una legge costituzionale o di revisione costituzionale fosse consentito farlo, infatti, essa introdurrebbe un nuovo limite alle successive leggi di revisione costituzionale, ponendosi come condizione della loro legittimità pur essendo pariordinata. Sennonché, il regime delle condizioni di legittimità delle fonti di rango costituzionale è definito direttamente dalla Costituzione e non è nella loro libera disponibilità: eccezion fatta per la Costituzione, nessuna fonte può essere ministra del proprio regime normativo (della propria “forza” e del proprio “valore”), che dipende sempre dalla fonte di rango superiore”.

Ora io mi domando portare la questione in Parlamento, come è stato ventilato, che senso potrebbe avere ?

 

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