I CREDITI CONTRIBUTIVI DELLE CASSE DI PREVIDENZA
“Alla fine del 2024, le Casse registrano complessivamente 9 miliardi di euro di crediti contributivi, pari in media a circa il 7% dell’attivo complessivo del sistema.
In evidenza
In 6 Enti, si concentra l’80 per cento circa dei crediti contributivi netti, per importi compresi fra 0,4 miliardi di euro e 2,4 miliardi di euro. Si tratta di una cifra considerevole, che non può essere interpretata come una mera posta contabile, ma come un indicatore di criticità strutturale. I crediti contributivi rappresentano, di fatto, contributi dovuti ma non versati dagli iscritti. Ciò significa che, a fronte di tali somme, le Casse devono comunque garantire il pagamento delle prestazioni in essere, sostenendo nel tempo un equilibrio finanziario complesso. Occorre ricordare che tutte le Casse di previdenza sono soggette al regime a ripartizione: le prestazioni correnti vengono finanziate con i contributi correnti. Questo modello, fondato sulla solidarietà intergenerazionale, è un pilastro del sistema, ma comporta anche limiti evidenti. Il rispetto del regime a ripartizione riduce in maniera significativa gli effetti del requisito della regolarità contributiva, che pure è condizione necessaria per l’erogazione delle prestazioni al singolo iscritto. In altre parole, anche con il passaggio al metodo di calcolo contributivo, la struttura del sistema resta fondata sulla collettività dei versamenti, e non sul sistema della capitalizzazione individuale.
Ne deriva che ogni situazione di irregolarità non incide solo sul singolo, ma sull’intera comunità degli iscritti, alterando gli equilibri interni e i principi di equità.” (26.11.2025 dal Presidente Covip).
Recentemente la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha audito l’Organismo Italiano di Contabilità OIC il quale ha depositato le Linee guida sui crediti contributivi delle Casse di previdenza, scaricabili dal sito istituzionale della Commissione parlamentare di controllo.
“Il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, approvato dalla Commissione in data 12 giugno 2025, ha anzitutto rilevato che le Casse previdenziali registrano crediti contributivi verso gli iscritti per importi significativi, che sono oltretutto in aumento. In particolare, i crediti per contributi previdenziali al netto del Fondo svalutazione crediti previdenziali sono aumentati del 34,69 per cento per il periodo considerato, dal 2019 al 2023. Ha quindi sottolineato la Commissione che “l’andamento della voce contabile crediti contributivi solleva profili di criticità circa il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, con particolare riferimento all’appropriatezza dei principi contabili utilizzati, alla ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa, nonché in riferimento al processo di svalutazione graduale degli stessi crediti, all’adeguatezza del fondo svalutazione crediti e all’attività di recupero crediti contributivi”.
Per l’OIC a livello di stato patrimoniale, i crediti contributivi sono da iscrivere nell’attivo circolante, non essendo poste di natura finanziaria.
L’OIC 12 prevede che solo i crediti di natura finanziaria sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti contributivi, iscritti inizialmente al valore nominale, sono successivamente valutati al valore di presumibile realizzo. La valutazione rappresenta un processo autonomo non subordinato alle caratteristiche giuridiche dell’obbligo contributivo a carico delle Casse. Il valore di presumibile realizzo è calcolato come il valore nominale del credito al netto della pertinente quota del fondo svalutazione crediti.
I crediti contributivi sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. La svalutazione è rilevata nell’esercizio in cui emergono indicatori oggettivi di probabile perdita di valore.
“I crediti contributivi sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. La svalutazione è rilevata nell’esercizio in cui emergono indicatori oggettivi di probabile perdita di valore.
Per stimare il fondo svalutazione, la Cassa previdenziale deve valutare la presenza di indicatori che facciano ritenere probabile una perdita di valore del credito, tra cui, ad esempio:
– una violazione degli obblighi contributivi o degli accordi presi, come l’inadempimento o il mancato pagamento dei contributi e degli interessi di mora;
– la richiesta di rateizzazioni o dilazioni del pagamento, quando accompagnata da difficoltà finanziarie evidenti dell’iscritto;
– la definizione di accordi collettivi o l’adozione di provvedimenti straordinari (ad esempio proroghe dovute a crisi economiche, eventi eccezionali o disposizioni legislative);
– la sospensione del pagamento quando l’iscritto ha chiesto un’esenzione, totale o parziale, e la richiesta è ancora in fase di esame o in attesa di approvazione;
– l’esistenza di un contenzioso che compromette la certezza o la tempestività dell’incasso;
– l’avvio di procedure concorsuali o esecutive nei confronti del debitore, o comunque la conoscenza di una situazione di insolvenza conclamata;
– dati oggettivi che indicano una riduzione significativa dei flussi finanziari attesi per un gruppo di crediti, dovuta a condizioni economiche generali, locali o settoriali sfavorevoli.
La valutazione della sussistenza degli indicatori di perdita di valore deve considerare la natura e la composizione della voce crediti contributivi.
In presenza di crediti numerosi e individualmente non significativi, come nel caso dei crediti contributivi, la verifica viene effettuata a livello di portafoglio crediti, invece che per singolo credito. Nello specifico, la Cassa raggruppa i crediti contributivi sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili, che indicano la capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali. Esempi di tali caratteristiche sono la classe di scaduto, l’area geografica e la presenza di garanzie.
Nella stima delle perdite, vanno considerati anche gli strumenti di riscossione ordinaria o coattiva, compresi ruoli esattoriali o ingiunzioni fiscali, in quanto incidono sia sulla probabilità di default sia sul tasso di recupero atteso. La presenza di procedure coattive con alta probabilità di incasso può ridurre il rischio di credito, mentre ritardi strutturali e tempi lunghi di riscossione possono incrementarlo e comportare il trasferimento del credito a stadi di deterioramento successivi.
Quando i crediti contributivi sono raggruppati per classi di scaduto, si prende come riferimento l’anno di competenza dei contributi.
Per la stima della perdita di valore di un portafoglio di crediti, la Cassa di previdenza applica preferibilmente modelli quantitativi, basati sulle percentuali dei crediti rappresentative delle perdite medie storiche, eventualmente aggiustate in base alla congiuntura corrente e ai rischi specifici del portafoglio e tenendo conto anche di dati di mercato.
Nella stima della svalutazione dei crediti, la Cassa considera quali sono i requisiti necessari affinché gli iscritti abbiano diritto a ricevere le prestazioni previdenziali o assistenziali, quale ad esempio la regolarità contributiva da parte dell’iscritto. Infatti, nelle circostanze in cui l’adempimento contributivo sia un pre-requisito per l’accesso alle prestazioni previdenziali, parrebbe ragionevole attendersi percentuali di incasso maggiori rispetto a quelle relative a crediti di diversa natura. Tale circostanza, tuttavia, non esime il redattore del bilancio dal considerare tali crediti nell’ambito della propria determinazione del fondo svalutazione crediti. Ciò potrebbe avvenire tenendo in considerazione le percentuali storiche degli incassi per un periodo di tempo sufficientemente lungo.
Dopo aver determinato l’importo della riduzione di valore, la Cassa rileva tale importo in contropartita di un fondo svalutazione crediti, utilizzabile negli esercizi successivi per coprire perdite effettivamente realizzate sui crediti.
Quando cessano le ragioni che avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione (ad esempio per miglioramento della solvibilità degli iscritti), la svalutazione precedentemente rilevata deve essere stornata.
Il ripristino non può determinare un valore dei crediti superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata effettuata.
Una Cassa previdenziale cancella i crediti contributivi dal bilancio quando i diritti alla riscossione dei crediti contributivi si estinguono (parzialmente o totalmente). I diritti alla riscossione dei crediti contributivi si estinguono per pagamento dei contributi da parte dell’iscritto, prescrizione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto a riscuotere i contributi dovuti dagli iscritti.
I crediti contributivi iscritti a ruolo dalla Cassa previdenziale e affidati agli agenti della riscossione normalmente sono rilevati in bilancio verso gli iscritti, in quanto di solito agli agenti della riscossione non sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti i crediti contributivi.
Le disposizioni cui si fa riferimento sono l’art. 2427, comma 1, nn. 1, 4 e 6, interpretato alla luce dei paragrafi 78-79 dell’OIC 15, e l’articolo 2423, comma 4, codice civile, interpretato alla luce del paragrafo 79 dell’OIC 15.
L’art. 2427 c.c. e l’OIC 15 richiedono specifiche informazioni sui crediti e relative svalutazioni, che si applicano anche ai crediti contributivi e alle relative rettifiche di valore. Ai sensi di tali disposizioni, le Casse forniscono le seguenti informazioni in nota integrativa:
– i criteri applicati nella valutazione dei crediti contributivi e relative rettifiche di valore; (Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 1),;
– le variazioni intervenute nella consistenza dei crediti contributivi iscritti in bilancio; (Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4)
– l’ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico (OIC 15, paragrafo 78);
– l’ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti contributivi scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili (OIC 15, paragrafo 78);
– le politiche contabili adottate per i crediti contributivi, a fronte della scelta di non applicare il costo ammortizzato (par. 79 OIC 15, in considerazione dell’art. 2423, comma 4, Codice Civile)
Tenuto conto dell’obiettivo dell’informativa prevista dal codice civile e della rilevanza dei crediti contributivi, le Casse forniscono un prospetto con le percentuali di svalutazione applicate ad ogni classe di scaduto Al fine di chiarire l’applicazione di tali principi, si riporta un esempio predisposto sulla base delle indicazioni sopra riportate.” (Fonte: Linee guida – crediti contributivi delle Casse di previdenza)
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