Anno: XXVI - Numero 232    
Martedì 2 Dicembre 2025 ore 13:15
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Riforma dell'ordinamento forense: l'audizione dell'Unione Camere Penali

L’Unione è stata audita innanzi alla Commissione Giustizia della Camera con l’Avv. Valerio Murgano, componente della Giunta.

Riforma dell'ordinamento forense: l'audizione dell'Unione Camere Penali

L’Unione è stata audita lunedì scorso innanzi alla II Commissioni Giustizia della Camera, per le proprie osservazioni nell’ambito dell’esame dei progetti di legge C. 594 D’Orso, C 735 Gribaudo, C 751, D’Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalias C. 2629 Governo e C. 2633 Dori recanti “delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense”.

Il Componente di Giunta Valerio Murgano ha esposto le osservazioni dell’Unione delineando come la riforma può avere un impatto positivo sulla professione forense, senza tuttavia trascurare le implicazioni critiche che la proposta reca in sé.

La proposta governativa (C. 2629) andrà certamente valutata in ottica di sistema unitamente alla recente riforma sull’equo compenso del 2023 e alla riforma costituzionale sull’ordinamento giudiziario la quale da un lato rafforza l’autonomia e l’indipendenza esterna della magistratura giudicante e requirente allo stesso tempo avrà tra i vari risvolti quello di creare un migliore equilibrio nei rapporti di forza tra accusa e difesa, consolidando lo stato di diritto.  Il Disegno di Legge delega, nel quale sono in buona parte riprodotte le richieste dell’avvocatura istituzionale ha il merito di ispirarsi al rafforzamento dell’autonomia e indipendenza dell’avvocatura anche all’interno delle strutture organizzate quali associazioni tra professionisti – reti professionali – società’ tra avvocati.

Grande rilievo avranno certamente i successivi decreti attuativi e quelli correttivi, già previsti dalla proposta di legge delega. Altresì condivisibile il rafforzamento della riserva di difesa tecnica davanti a tutte le giurisdizioni, compresi i procedimenti di mediazione obbligatoria.

In questa direzione si apprezza l’espressa previsione di una causa di nullità di ogni pattuizione economica per assistenza legale connessa ad attività’ giurisdizionale svolta da soggetti non iscritti all’albo.

Per quel che più interessa l’avvocatura penalista certamente di grande impatto appare il rafforzamento del segreto professionale declinato non solo come diritto/dovere indisponibile e inviolabile del difensore ma come diritto fondamentale per l’assistito.

Meritevole di approvazione anche il superamento dell’equipollenza della pratica forense con il tirocinio presso gli uffici giudiziari, trattandosi all’evidenza di un’esperienza altra e diversa rispetto a quella professionale, così come certamente apprezzabile la previsione dell’impiego di strumenti informatici per la redazione degli atti durante l’esame di Stato per l’accesso alla professione

Nel corso dell’audizione sono state evidenziate ulteriori le criticità, quali l’eliminazione nel procedimento disciplinare dell’approvazione preventiva da parte della sezione dell’editto di incolpazione – attribuendo al singolo consigliere istruttore non solo l’istruttoria ma anche la formulazione del capo d’incolpazione e la stessa citazione a giudizio. Seppur sorretta dalla finalità di snellire la procedura, l’aver sottratto alla collegialità la decisione circa l’esercizio dell’azione disciplinare e la formulazione stessa del capo d’incolpazione pare offrire minori garanzie. Ulteriore criticità è l’aver mantenuto la mancanza di pregiudizialità’ dell’azione penale quando il medesimo fatto è posto a fondamento dei due procedimenti.

La pur prevista ipotesi di sospensione facoltativa motivata, di per sé foriera di discrezionalità’ e disparità’ applicative, sottrae l’incolpato dalle maggiori garanzie che il metodo euristico tipico del processo penale offre. Per di più l’eventuale riapertura del procedimento in caso di conflitti di giudicato non elimina le conseguenze negative di una sanzione disciplinare già’ irrogata e non pare scongiurare ipotesi di reformatio in peius.

In questo senso anche la previsione della partecipazione del Pubblico Ministero nel procedimento disciplinare, con facoltà’ di impugnare le decisioni, mina il principio di autonomia e indipendenza dell’avvocatura con il rischio di fumus persecutionis nei confronti di un professionista poco gradito. Non sfugge, infatti, che la previsione mira a garantire la presenza di un soggetto che persegue l’interesse pubblico sotteso alla decisione. Tuttavia, l’equivoco di fondo secondo cui il procedimento disciplinare deve essere sottratto alle garanzie tipiche del modello di accertamento del processo penale rende la presenza e le facoltà’ dell’inquirente anacronistica e non giustificata, ben potendo il medesimo interesse trovare tutela nella partecipazione di altra figura pubblica/istituzionale che non coincida con quella della pubblica accusa.

La nota Ucpi

 

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