Avvocati pubblici: esclusiva sugli affari legali
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 59/2025, conferma il divieto per gli avvocati degli enti pubblici di assumere incarichi amministrativi o di rappresentare terzi.
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Ciò in virtù del dovere di evitare incompatibilità di cui all’art.6 Codice deontologico forense (ex art.16 vecchio codice deontologico) che impone all’avvocato il dovere di evitare di svolgere attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo o attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.
I fatti del procedimento disciplinare
Un avvocato è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense con la sanzione dell’avvertimento in quanto, sebbene fosse iscritto nell’elenco speciale degli addetti agli uffici legali del Comune, ha assunto l’incarico di Dirigente del settore personale risorse umane del Comune, ricoprendone le relative funzioni amministrative, nonché ha patrocinato in cause a favore di terzi violando, così, il dovere di esclusiva derivante dall’iscrizione.
Il CDD ha affermato la responsabilità disciplinare dell’avvocato ritenendo che l’incolpato avrebbe dovuto richiedere spontaneamente la cancellazione dall’Elenco Speciale degli addetti agli uffici legali del Comune o rifiutare l’incarico di Dirigente del settore del personale e risorse umane presso il Comune stesso, senza dover attendere la segnalazione di terzi. Il convincimento cui è pervenuto l’Organo disciplinare si fonda su un triplice presupposto:
- l’art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 stabilisce la regola generale dell’incompatibilità con l’esercizio della professione forense con il lavoro subordinato;
- l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale l’avvocato iscritto nell’elenco speciale può svolgere attività professionale giudiziaria ed extragiudiziaria nell’interesse esclusivo dell’Ente con libertà e autonomia e per questo deve essere estraneo all’apparato amministrativo con attività di gestione;
- l’esistenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale (Cass, civ, sez, un., 04 novembre 2011, n. 226).
L’incolpato ha impugnato la decisione del CDD dinanzi al Consiglio lamentando l’insussistenza della situazione di incompatibilità e di una condotta colpevole da parte sua.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Sul punto il Consiglio ha ricordato che gli avvocati degli Enti pubblici
- devono occuparsi, in autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa (cfr. Cassazione SS.UU. Sentenze nn. 19547/10, 28049/08, 14213/05, 5559/02,10367/98. n. 114 del 22.07.15);
- devono trovarsi “nella sostanziale estraneità (…) rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente, in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale” (Sent. CNF n.114/15 citata– conformi n. 158/12; n.133/09).
Infatti, l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 18 L. n. 247/2012 presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili:
- deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma;
- colui che richiede l’iscrizione, oltre a essere in possesso del titolo abilitativo all’esercizio professionale (conditio facti soggettiva), deve far parte dell’ufficio legale ed essere incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause e agli affari propri dell’ente;
- la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.
Da tali requisiti discende il corollario della sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 14 settembre 2023).
Nel caso di specie il Consiglio
- ha ravvisato che nel corso dell’istruttoria del procedimento lo stesso incolpato ha confermato dinanzi al CDD l’assunzione e lo svolgimento dell’incarico, anche se a titolo gratuito e per brevi periodi di tempo (precisamente per due mesi) dovuti alla situazione contingente del Comune a causa di un sisma;
- ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico della volontarietà e consapevolezza della condotta disciplinarmente rilevante, a nulla rilevando che il professionista ritenesse sussistere una causa di giustificazione o non punibilità (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 7 marzo 2023; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 279 del 31 dicembre 2022). Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione, che, stante l’acclarata responsabilità dell’incolpato, ha ritenuto congrua e ben motivata.
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