Autonomia: sette punti bocciati
Il governo deve riscrivere la legge.
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La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Puglia, Toscana, Sardegna e Campania contro la legge sull’autonomia differenziata per le regioni a statuto ordinario.
Pur ritenendo legittimo il principio di concedere alle regioni maggiore autonomia, la Corte ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni specifiche.
In particolare, sono stati ritenuti illegittimi elementi della legge che consentirebbero trasferimenti generici di competenze, deleghe legislative senza criteri chiari per i LEP (livelli essenziali di prestazioni) e la facoltà, invece dell’obbligo, per le regioni di contribuire agli obiettivi di finanza pubblica, rischiando di indebolire l’unità nazionale.
La Corte ha inoltre ribadito che l’autonomia differenziata deve rispettare i principi di sussidiarietà e solidarietà, migliorando l’efficienza dei servizi pubblici e garantendo equità tra le regioni. Ora il Parlamento dovrà intervenire per modificare le parti della legge giudicate incostituzionali e garantirne la funzionalità in conformità ai principi costituzionali.
Ecco una sintesi dei punti principali relativi alle disposizioni ritenute incostituzionali dalla Corte Costituzionale sulla legge sull’autonomia differenziata:
-Trasferimento di competenze: deve riguardare funzioni specifiche, non intere materie, e deve essere motivata dal principio di sussidiarietà.
-Delega legislativa sui LEP: la delega al Governo per determinare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) manca di criteri chiari, riducendo il ruolo del Parlamento.
-Aggiornamento dei LEP tramite DPCM: il metodo di aggiornamento tramite decreto del Presidente del Consiglio è stato considerato inadeguato.
-Procedura temporanea per i LEP: l’uso della procedura di bilancio del 2023 per stabilire i LEP, in attesa di decreti legislativi, è stato ritenuto incostituzionale.
-Aliquote di compartecipazione: la possibilità di modificare aliquote per finanziare funzioni trasferite rischia di premiare le regioni meno efficienti.
-Obblighi di finanza pubblica: la facoltatività, invece dell’obbligatorietà, nel partecipare agli obiettivi di finanza pubblica riduce i vincoli di solidarietà nazionale.
-Estensione a regioni a statuto speciale: estendere la legge alle regioni a statuto speciale è incostituzionale, poiché devono seguire le procedure dei loro statuti.
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