Dal Lavoro una nota sulle nomine negli organi di controllo del terzo settore
De Tavonatti e Moro: “Dal Ministero chiarimenti utili. Controlli professionali presidio indispensabile”
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diffuso la nota direttoriale n.14432 avente ad oggetto “Artt. 30 e 31 Codice del Terzo settore. Attivazione obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale. Ulteriori chiarimenti”.
La nota tratta di tematiche di interesse per gli iscritti all’albo dei commercialisti in quanto esamina alcuni quesiti concernenti la nomina dell’organo di controllo di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore (CTS), il quale deve contenere almeno un professionista tra quelli individuati dall’art. 2397, co. 2 del Codice civile, e la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del predetto CTS.
In particolare, il Ministero evidenzia come per gli enti del Terzo settore iscritti per trasmigrazione che, pur soddisfacendo i requisiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti, non vi hanno ancora provveduto “il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l’ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione”.
La nota, inoltre, rileva che l’ente già operativo che in sede di richiesta di iscrizione al Registro nazionale del terzo settore (Runts) indica, per tramite della presentazione degli ultimi due bilanci approvati, di aver superato i limiti dimensionali di cui agli artt. 30 e 31 del CTS è tenuto a nominare senza indugio l’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale.
“La nota del Ministero – affermano il Vicepresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Michele de Tavonatti, e il Consigliere nazionale David Moro, entrambi delegati al Terzo settore – va nella direzione, condivisa da questo Consiglio, di considerare i controlli professionali interni, l’organo di controllo, ed esterni, il soggetto incaricato della revisione legale, quale presidio indispensabile per il corretto funzionamento degli enti del Terzo settore, contribuendo a creare un clima di accountability e di fiducia che è fondamentale per gli enti che sono tenuti a gestire risorse derivanti dagli enti pubblici, da altri enti o dai cittadini”.
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