Il segreto professionale dei Consulenti del Lavoro tra obblighi e violazioni
Nell’approfondimento della Fondazione Studi i presupposti dell’obbligo normativo, previsto dall’articolo 6 della L. n. 12/79
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Tutto quello che c’è da sapere sull’obbligo del segreto professionale del Consulente del Lavoro. Dall’inquadramento normativo all’oggetto del segreto fino alla violazione dell’obbligo e al conseguente reato previsto dall’articolo 622 del codice penale. Nell’approfondimento “L’obbligo del segreto professionale per il Consulente del Lavoro” del 18 ottobre 2022, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro offre una disamina del segreto professionale, disciplinato dall’articolo 6 della Legge n. 12/1979 e il cui dovere di osservanza è ribadito dall’articolo 25 del Codice deontologico per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Nel documento si illustrano i presupposti dell’obbligo e della responsabilità penale, soffermandosi sulle conseguenze dirette nei casi in cui si riveli il segreto “in ragione della propria professione” e “senza giusta causa”. Ma anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria chieda al Consulente del Lavoro la consegna “immediata” di documenti e informazioni relativi ad un cliente sottoposto a indagine penale. Delineato il perimetro normativo, attraverso la ricognizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione viene individuata la documentazione che il Consulente è tenuto a consegnare per poi soffermarsi sull’esercizio della facoltà di opporre il segreto professionale alla richiesta di esibizione dei documenti.
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