Animali in condominio
L’art. 1138, ultimo comma, c.c. prevede che le norme del regolamento di condominio non possano «vietare di possedere o detenere animali domestici»
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Al riguardo – precisato anzitutto che si tratta di una previsione inserita (dalla legge di riforma del condominio) in un articolo derogabile e di una norma che non incide, all’evidenza, su eventuali accordi di divieto intervenuti su questo argomento fra locatori e conduttori – deve evidenziarsi che già la Cassazione, con sentenza n. 3705 del 15.2.2011 (confermando peraltro un suo precedente orientamento: cfr. sent. n. 12028/1993), aveva avuto modo di sottolineare come il divieto di tenere nelle unità immobiliari i comuni animali domestici non potesse essere contenuto negli «ordinari» regolamenti condominiali: quelli, cioè, approvati a maggioranza e disciplinati nel predetto art. 1138 c.c. Secondo la giurisprudenza, infatti, il divieto in questione poteva essere previsto solo nei regolamenti di origine contrattuale, vale a dire nei regolamenti – come abbiamo visto nel paragrafo precedente – formati con il consenso unanime di tutti i condòmini ovvero predisposti dal costruttore e accettati dagli stessi condòmini nei loro atti di acquisto. L’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. deve ritenersi, pertanto, recepire un principio riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza. Collocandosi, infatti, nell’ambito di una norma che disciplina solo i regolamenti «ordinari», conferma il fatto che tali tipi di regolamenti non possano incidere sul diritto dei singoli condòmini e, quindi, vietare agli stessi di possedere o detenere animali domestici. Di conseguenza, e in estrema sintesi, l’eventuale divieto di detenere animali nelle unità immobiliari non può essere opposto a norme in contrario contenute in regolamenti contrattuali, cosi come può essere inserito – con l’unanimità dei condòmini – nei regolamenti assembleari (o contrattuali). Posizioni sul punto diverse che pure si registrano (cfr. Trib. Cagliari ord. del 22.7.2016) non possono, pertanto, essere condivise.
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