Cassa forense, approvato il "Regolamento Società tra Avvocati"
È stato approvato il "Regolamento Società tra Avvocati" (in allegato), che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022.
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Si chiude con la pubblicazione in G.U. n. 278 del 22 novembre scorso, il cammino verso l’approvazione Ministeriale che disciplina gli aspetti previdenziali per l’esercizio in forma societaria della professione. A darne notizia, sul sito della Cassa forense, è il presidente Valter Militi.
Ricordiamo che la Società tra avvocati deve essere iscritta nella sezione speciale dell’Albo tenuto dal C.O. ove ha sede la società. Di conseguenza, i Consigli dell’Ordine dovranno comunicare telematicamente a Cassa Forense, entro 30 giorni dall’adozione della delibera, le iscrizioni delle STA; in caso di mancata comunicazione da parte dell’Ordine, la STA dovrà registrarsi in un’apposita sezione del sito di Cassa, che verrà istituita a breve.
La nota della Cassa forense riassume gli adempimenti necessari per le società di avvocati meglio chiariti nel dettaglio dal regolamento. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, le Sta che risultano iscritte nella sezione speciale dell’Albo, anche se per frazione di anno, devono inviare telematicamente il Modello 5 ter, entro il 30/9 di ciascun anno (a partire dal 30/09/2022). L’invio del Mod. 5 ter è obbligatorio e va trasmesso sempre anche in caso di reddito zero. Sempre nel Modello 5 ter occorre indicare: l’ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo; il volume d’affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell’IVA; l’ammontare degli utili, anche non distribuiti, della Società; i compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa; eventuali variazioni a seguito di accertamenti fiscali divenuti definitivi per anno o per anni anteriori.
Quando compila il mod.5/ter la STA dovrà versare, entro il 30 settembre di ciascun anno, il contributo integrativo nella misura del 4% sull’intero volume annuo di affari prodotto nell’anno di esercizio, anche se non riscosso dal cliente. L’obbligo del pagamento del contributo soggettivo, viceversa, ricade su ogni singolo socio iscritto alla Cassa, in sede di mod. 5 annuale, in ragione della percentuale di partecipazione agli utili anche se non distribuiti, secondo la disciplina ordinaria prevista dagli artt. 17 e 20 del Regolamento Unico della Previdenza Forense. Per questo motivo, il regolamento chiarisce che la quota di reddito attribuibile al socio iscritto alla Cassa, è equiparata, ai soli fini previdenziali, a reddito netto professionale.
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