Riclassamento ambientale
I giudici della Cassazione, con ordinanza n. 30060, depositata il 26 ottobre 2021, sono intervenuti nuovamente in materia di riclassamento immobiliare, confermando l’orientamento ormai prevalente
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Il caso prospettato ai giudici derivava da una notifica di avviso di accertamento avente ad oggetto il procedimento di revisione del classamento immobiliare di unità site in microzone comunali, ove veniva rideterminata la categoria e la classe e la conseguente rendita catastale. La tesi dell’Agenzia delle entrate era quella della sufficienza della motivazione basata sui presupposti di legge, cioè del significativo scostamento tra il rapporto “valore medio di mercato/valore medio catastale” della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali. A seguito della sentenza della Commissione tributaria regionale favorevole al contribuente, l’Agenzia provvedeva a presentare ricorso in Cassazione.
Secondo l’Agenzia, la sentenza si basava sull’errata interpretazione delle previsioni contenute nell’art.1, comma 335, l. n. 311/2004, avendo la Commissione stessa posto a fondamento della decisione la perizia di parte che si limitava a considerare le caratteristiche del singolo immobile; lamentando inoltre la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 7, della l. n. 212/2000 e dell’art. 3, della l. n. 241/1990 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale, ritenendo che i giudici tributari di secondo grado non avessero adeguatamente motivato l’atto impugnato. I giudici della Cassazione hanno riaffermato che in tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato dall’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, atteso il carattere diffuso dell’operazione, il provvedimento di riclassamento deve essere motivato in modo rigoroso in ordine agli elementi che, in “concreto”, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione, non essendo sufficiente il mero richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento, né tantomeno il riferimento alla microzona e alle sue caratteristiche come indistintamente individuate.
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