Rent to buy in condominio, chi vota e chi paga
La presenza in un edificio di un’unità immobiliare oggetto di un contratto di rent to buy pone, sostanzialmente, due interrogativi
In evidenza

Il primo, relativo al soggetto da convocare all’assemblea; il secondo, riguardante il soggetto a cui chiedere il pagamento dei contributi condominiali. I dubbi nascono senz’altro dal fatto che il rent to buy è un istituto introdotto da una norma (l’art. 23 d.l. n. 133/’14, come convertito in legge) che – nel dettare una specifica disciplina per quei contratti “che prevedono l’immediata concessione in godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato” – ha delineato i contorni di una fattispecie che non può essere assimilata a nessuna delle forme contrattuali tradizionali. Premesso, allora, che da quanto anzidetto deriva che, nell’ambito del rent to buy, analogamente a quanto accade nei rapporti tra nudo proprietario ed usufruttuario, spetta al concedente provvedere alle “riparazioni straordinarie” (art. 1005 cod. civ.), mentre è compito del conduttore (così lo chiama la legge; ma sarebbe più adatto quello di beneficiario) farsi carico delle spese e, in genere, degli oneri “relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria” del bene (art. 1004 cod. civ.), è evidente che tale impostazione non può che portare a ritenere egualmente applicabili – in caso di presenza in un edificio di un’unità immobiliare oggetto del contratto che ci occupa – le previsioni dettate dagli ultimi tre commi dall’art. 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile in tema di rapporti tra nudo proprietario, usufruttuario e amministrazione condominiale. Occorrerà, allora, distinguere se ciò su cui l’assemblea sia chiamata a deliberare attenga ad affari relativi “all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni”, oppure no. Nel primo caso, dovrà essere convocato il conduttore; nel secondo il concedente. Se poi l’assemblea fosse chiamata a deliberare su più argomenti di diversa natura dovranno essere convocati entrambi (per poi partecipare o meno, a discussione e votazione, a seconda dei singoli argomenti via via affrontati dall’assemblea). La partecipazione alle spese condominiali seguirà naturalmente lo stesso criterio. Entrambi i soggetti potranno comunque essere chiamati a rispondere “solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale”.
Altre Notizie della sezione

Il rapporto Education 2025 e la stampa italiana
12 Settembre 2025L’Italia fanalino di coda Ocse.

Chiediamo alla politica segnali concreti per trasformare le parole d’ordine in obiettivi reali
11 Settembre 2025Un contratto nuovo: la ricetta dell'Anaao Assomed.

La riforma respinta è un’occasione per ripartire dal dialogo vero
10 Settembre 2025Cuchel: “La vera riforma non è quella che cambia le regole del voto, ma quella che rafforza la dignità, l’unità e il ruolo dei commercialisti nella società”.