Quando un condòmino lascia l’assemblea…
Cosa succede se un condòmino lascia l’assemblea?
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La Cassazione si è occupata della specifica questione nella sentenza n. 89 del 9.1.1967 statuendo che “l’allontanamento di uno o più condòmini, dopo la regolare costituzione dell’assemblea, non incide sulla determinazione del quorum costitutivo, dovendosi aver riguardo a tal fine unicamente al momento iniziale della riunione”.
Va tuttavia precisato che l’allontanamento in questione – sempre secondo la giurisprudenza – ha senz’altro rilievo, invece, sul quorum deliberativo e cioè per i punti all’o.d.g. dell’assemblea ancora da trattare. In materia, in particolare, la Cassazione ha precisato che, al fine del calcolo delle maggioranze prescritte dall’art. 1136 cod. civ. per l’approvazione delle delibere assembleari, non si può tenere conto del voto del condòmino che, inizialmente intervenuto, si sia successivamente allontanato, dichiarando di accettare quanto avrebbe deciso la maggioranza. Questo, perché “soltanto nel momento della votazione le manifestazioni di voto espresse dai singoli condòmini contribuiscono, confluendo, alla formazione della volontà dell’assemblea” (cfr., fra le altre, sent. n. 4225 del 18.7.1985). E’ fatto salvo, naturalmente, il caso in cui colui che si allontani rilasci apposita (legittima, in relazione ad eventuali previsioni del Regolamento condominiale) delega ad uno dei presenti.
Anche i commenti in dottrina sono in linea con il quadro appena rappresentato. In particolare – con riguardo alla questione che ci occupa e, segnatamente, alle indicate conclusioni cui è giunta la citata sentenza n. 89/’67 – viene sottolineato come, aderendo ad una diversa opinione, si verrebbe a riconoscere al condòmino i cui millesimi siano determinanti ai fini della validità della costituzione dell’assemblea, ma non ai fini dell’assunzione di una determinata decisione (ciò che può accadere senz’altro per le assemblee in prima convocazione per le quali – relativamente alle quote millesimali – è previsto un quorum costitutivo pari a due terzi del valore dell’intero edificio, ed un quorum deliberativo, invece, pari solo alla metà di tale valore), il potere di impedire, con il suo allontanamento, di deliberare.
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