Assegno unico temporaneo: istruzioni per la domanda online
Assegno temporaneo per i figli minori: una domanda per ogni figlio a partire dal primo luglio 2021: requisiti e regole in un nuovo Messaggio Inps.
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Online un nuovo Messaggio Inps con le istruzioni per la presentazione delle domande di Assegno temporaneo per i figli minori (assegno ponte), in attesa dell’adozione dei decreti attuativi della legge delega sull’assegno unico e universale. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, è infatti previsto il nuovo sussidio volto a sostenere la genitorialità per i soggetti finora esclusi dall’assegno per il nucleo familiare (Anf).
=> Assegno unico temporaneo: domanda ed esempi di calcolo
Requisiti
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, in presenza dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico fino a 18 anni;
- essere residente in Italia da almeno due anni anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato almeno semestrale;
- essere in possesso di un ISEE in corso di validità, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.
Importo
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo al nucleo familiare è determinato dai livelli di ISEE (oltre la soglia dei 50mila il sussidio non spetta. Con ISEE fino a 7.000 euro, sono previsti importi in misura piena (167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, che diventano 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi).
Domanda
Dal 1° luglio 2021 sarà disponibile online la procedura telematica dedicata. La domanda di Assegno temporaneo è presentata dal genitore, entro il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it (con PIN INPS, SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 Carta Nazionale dei Servizi)
- Contact Center Integrato, numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
- Istituti di patronato, utilizzandone i servizi gratuitamente.
Per le domande presentate entro il 30 settembre, saranno corrisposte le mensilità arretrate da luglio. Successivamente, la decorrenza corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Compatibilità
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza (il cui importo diminuirà in proporzione all’assegno spettante, in automatico) e sussidi locali: assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità; assegni familiari (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).
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