L’epidemia da Covid-19 ha colpito in modo particolarmente drammatico la Giurisdizione
Ad oggi la Giurisdizione viene esercitata con grande riduzione delle garanzie delle parti e dei principi del giusto processo.
In evidenza

Poiché si tratta di una funzione primaria che si estrinseca nella tutela dei diritti e nel sostegno alla nostra società e al nostro sistema produttivo, occorre garantire che i nostri Tribunali tornino ad una piena e “ordinaria” operatività”.
In tal senso, l’Organismo Congressuale Forense ha condiviso la richiesta già avanzata dall’Associazione Nazionale Magistrati volta a dare priorità di accesso alla vaccinazione anti Covid-19 a tutti gli operatori della giustizia, che devono essere considerati esercenti di un servizio di pubblica utilità.
Nello stesso segno sono state intraprese numerose iniziative da parte del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Forense e di numerosi Ordini territoriali, tutte volte a segnalare che l’efficacia della profilassi nel settore giudiziario non potrà essere assicurata se essa non sarà estesa a tutti gli operatori, inclusi gli Avvocati. Tali richieste, del resto, stanno trovando ascolto a adesione da parte di numerose Regioni.
“In tal senso dunque, anche al fine di assicurare uniformità di comportamento – conclude Malinconico – si chiede che il piano nazionale di vaccini Covid-19, laddove preveda nella sequenza temporale l’intervento nei confronti degli operatori di giustizia, sia esteso anche agli Avvocati Italiani”.
Altre Notizie della sezione

Richiesta di integrazione dell’ordine del giorno del Congresso Forense
08 Luglio 2025Nei mesi scorsi è circolata una prima bozza di riforma della legge professionale forense, prodotta all’interno di tavoli ristretti, senza un vero coinvolgimento della base dell’avvocatura.

Verso il congresso nazionale forense
07 Luglio 2025L’Mga richiede l'integrazione dell'odg

Le Sezioni Unite legittimano il rito cartolare anche nel processo del lavoro
07 Luglio 2025Le Sezioni Unite chiariscono che nel processo del lavoro l’udienza può essere sostituita da note scritte solo con l’accordo unanime delle parti.