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CdL abilitati all'invio dell'esonero ex art. 43-bis D.L. 109/2018

È quanto anticipato dall'Inps alla Categoria. Per presentare le domande di esonero si rinvia alle istruzioni operative precisate dall'Istituto con il messaggio n. 3920/2020

CdL abilitati all'invio dell'esonero ex art. 43-bis D.L. 109/2018

I Consulenti del Lavoro in possesso di delega da parte del curatore fallimentare, commissario giudiziale e commissario straordinario sono tra gli intermediari abilitati all’invio delle domande di esonero contributivo (ex art. 43 bis, D.L. n.109/2018) previsto per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie nel 2019 e nel 2020 di provvedimenti di concessione del trattamento di CIGS (art. 44, D.L.109/2018), che siano in possesso del relativo decreto di autorizzazione rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È quanto anticipato dall’Inps alla Categoria. Per presentare le domande di esonero si rinvia alle istruzioni operative precisate dall’Istituto con il messaggio n. 3920/2020.

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