Avvocati, titolo di docente e di professore: le istruzioni del Cnf
Il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato su un caso di violazione di alcune imposizioni del Codice Deontologico Forense (sentenza n. 122/2020)

In un esposto presentato da un avvocato nei confronti di una collega, erano stati rinvenuti atti e corrispondenza nei quali lo stesso denunciante aveva utilizzato il titolo di professore. Era accaduto quindi che, presa visione dell’esposto, il Coa avesse archiviato l’indagine nei confronti della collega segnalata, aprendo invece l’istruttoria verso il denunciante.
Al termine del procedimento disciplinare veniva inflitta la sanzione dell’avvertimento. Secondo l’accusa l’avvocato aveva utilizzato, in maniera impropria, il titolo di “professore”, senza essere docente universitario di materie giuridiche e senza l’indicazione della qualifica, della materia di insegnamento, e della facoltà di appartenenza, così violando alcune imposizioni del Codice Deontologico Forense e, comunque, il dovere di dignità, decoro e probità propri della classe forense.
La questione viene portata all’attenzione del Cnf che, con la sentenza 17 luglio 2020, 122 (testo in calce), ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l’aver insegnato a corsi di formazione professionale legittimerebbe l’uso del titolo di professore: la norma deontologica consente di utilizzare quel titolo esclusivamente ai docenti universitari in materie giuridiche, con l’obbligo, peraltro, di specificare la materia d’insegnamento.
Secondo il Cnf non è possibile equiparare lo svolgimento dei due incarichi di insegnamento, e ciò a prescindere dal fatto che, nella carta intestata dell’avvocato ricorrente, mancasse ogni specificazione idonea ad individuare il ruolo ricoperto e l’ambito di esercizio dell’attività di docenza.
Già nel 2005 il Coa di Torino aveva chiesto al Cnf se sussiste la possibilità, per un avvocato incaricato della docenza a contratto di materie giuridiche presso un’università, di premettere la qualifica di “professore” e, nell’ipotesi affermativa, il diritto di utilizzare il titolo solo per la durata dell’incarico od anche oltre.
In quell’occasione il Cnf aveva specificato che, dovendosi contemperare il diritto ad esporre i dati relativi all’attività didattica svolta, coi principi di verità e correttezza, l’avvocato che intenda esporre il titolo di professore deve aggiungere, subito dopo, la dicitura “a contratto”, con indicata la materia insegnata e l’Università con la quale ha stipulato il contratto, limitandosi ad indicare tutto ciò per il solo e limitato periodo di durata del contratto, e non oltre.
CNF, SENTENZA N. 122/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF
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