Decreto Agosto: la sospensione dei termini non modifica le procedure
Gli effetti del "diritto alla disconnessione" per i Consulenti del Lavoro
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Il “Decreto Agosto” ha differito al 31 agosto 2020 tutti i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020. Inoltre, sono differiti al 30 settembre 2020 i medesimi termini che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 (Art. 1, co.9 e 10, D.L. n. 104/2020). L’operazione “diritto alla disconnessione” per i Consulenti del Lavoro riguarda pertanto soltanto i momenti iniziali e conclusivi dei procedimenti di concessione degli ammortizzatori sociali, incidendo esclusivamente su tali adempimenti. Restano perciò estranei all’efficacia del D.L. n. 104/2020 tutti gli atti e le scadenze endo-procedimentali, per i quali il regime rimane identico a quello previsto dai vari decreti che si sono succeduti nel tempo a regolare la materia degli ammortizzatori sociali emergenziali (decreti “Cura Italia” e “Rilancio”). Dal momento della presentazione della domanda di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 quindi, termini e procedure risultano confermati così per come previsti dai decreti citati, come dalle norme (artt. da 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020, così come convertito dalla L. n. 27/2020) cui il Decreto Agosto opera peraltro esplicito rinvio. (Pasquale Staropoli)
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