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Il DDL n. 1198-A DEL 2010 sulla riforma della professione forense, sancisce all’art. 8. la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista, previa frequentazione di scuole di durata almeno biennale. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l’avvocato dovrà sostenere un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. Il conseguimento del titolo di specialista non comporterà, ovviamente, riserva di attività professionale. Palese appare, la volontà del legislatore di agevolare percorsi formativi di tipo specialistico per gli avvocati. Il Consiglio nazionale forense ha recentemente approvato il regolamento sulle specializzazioni forensi, che individua e regolamenta le aree di specializzazione e l’iter per conseguire il titolo di specialista. Sono previste 11 aree di specializzazione tra cui il Diritto di famiglia, dei minori e delle persone. Nell’attesa di conoscere le sorti del DDL 1198-A è opportuno sottolineare che ad oggi, il professionista che svolga in via principale l’attività forense in una materia specifica, può, rispettando le regole del codice deontologico (es: obbligo di verità, dovere di osservare i canoni di dignità e decoro, rispetto delle disposizioni sulla pubblicità informativa) fregiarsi solo del titolo di “esperto” o di avvocato esercente la propria attività in via prevalente in una determina branca del diritto. Usiamo frequentemente il termine “avvocato matrimonialista” o “avvocato divorzista”. Identificare le differenze sostanziali è assai difficile, proprio in virtù del fatto che, non esiste una evidente e incontroversa definizione di avvocato divorzista e di avvocato matrimonialista. Impossibile sarebbe individuare la differenza nel fatto che l’avvocato matrimonialista è competente per ciò che concerne in particolar modo i diritti e doveri che derivano dal matrimonio, mentre l’avvocato divorzista sarebbe competente soprattutto nelle tematiche relative alla fase patologica del rapporto e quindi con riferimento alla rottura del matrimonio e ai diritti e doveri che conseguono alla separazione e divorzio. Pertanto, a prescindere dal nome che si intenda utilizzare, direi che le espressioni matrimonialista e divorzista, rappresentano sinonimi utilizzati per indicare la figura di un avvocato che svolge prevalentemente la propria attività professionale nel campo del diritto di famiglia (spesso anche diritto minorile). Occuparsi di diritto di famiglia significa possedere una specifica competenza, maturata con il tempo, con l’esperienza giudiziale, con la formazione e l’approfondimento in tutte le tematiche connesse sia alla fase fisiologica del rapporto (matrimonio) sia con riferimento ai diritti e doveri nascenti in caso di separazione o di divorzio, nei confronti del coniuge e dei figli. Ma, l’area del diritto di famiglia, è qualche cosa di ancora più ampio, inglobando al suo interno figure quali la tutela, il diritto minorile, l’adozione, la sottrazione dei minori, i rapporti more uxorio, la filiazione, ecc. Personalmente, ritengo che sia più appropriato nonché stilisticamente più elegante riferirsi, non tanto a termini quali “matrimonialista” o “divorzista”, bensì alla più ampia figura dell’avvocato familiari sta, intesa come figura professionale che esercita prevalentemente la propria attività nelle materie sopra descritte. Poi se il DDL sulla riforma forense dovesse entrare in vigore, allora, a maggior ragione all’esito della frequentazione di una scuola di specializzazione in “diritto di famiglia, dei minori e delle persone” (cito testualmente il nome di una delle 11 aree di specializzazione individuate con regolamento del cnf), l’avvocato non potrebbe che definirsi, come “familiarista” o “specializzato in diritto di famiglia”
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