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lo studio di un altro avvocato;
un’associazione professionale;
ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare.
L’incompatibilità vige soltanto se la la natura dell’attività svolta dall’avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all’attività propria della professione forense. Grazie al Ddl gli avvocati potranno finalmente godere di tutte quelle tutele previste nei contratto collettivo nazionale di lavoro. Se il CCNL applicato non fissa il compenso, quest’ultimo è comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire. A tal fine, bisogna avere contezza dell’impegno temporale richiesto da essa e alla retribuzione prevista dal CCNL applicabile al committente; con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza analoghe a quelle dell’avvocato. Il Ddl, inoltre, all’art. 2 stabilisce che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, hanno il compito di adottare alcuni decreti per:
stabilire l’obbligo da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di determinare gli importi e le modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Al riguardo, l’obbligo previdenziale deve essere per almeno i due terzi a carico del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a effettuare anche le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale;
definire i parametri in base ai quali considerare una mono committenza come lavoro subordinato o come lavoro parasubordinato, ovvero come lavoro autonomo. A tal fine, i criteri da utilizzare come indicatori sono:
la durata temporale del rapporto,
la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o il committente,
la partecipazione ai risultati economici dell’attività,
la previsione e l’eventuale indennizzo di clausole di esclusività.
Fonte. Lavoro e diritti
Testata quotidiana - Direttore Responsabile: Luigi Pio Berliri
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